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L’elenco di tutte le linee guida Anac e i decreti attuativi previsti dal nuovo Codice appalti

Il nuovo Codice appalti, entrato in vigore il 19 aprile 2016, appalti supera il sistema di regolamentazione mediante un Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema basato sulla soft-regulation.

In particolare, è prevista l’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreti ministeriali su proposta dell’Anac.

Il Codice, all’art. 213 comma 2, demanda all’Anac l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.

L’art. 217 ha previsto l’emanazione di una notevole quantità di decreti ministeriali e di linee guida a carico dell’Anac, stabilendo anche una specifica tempistica.

Nelle more dell’emanazione dei vari decreti, restano comunque in vigore tutta una serie di disposizioni previste dal vecchio Regolamento appalti (V. art. “Regolamento appalti (dpr 207/2010), ecco tutte le disposizioni ancora in vigore“).

Di seguito riportiamo il dettaglio di tutti i decreti e linee guida previsti, con i rispettivi tempi per l’emanazione:

  • art. 21 comma 8: decreto da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Codice che definisca:
    •  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
    • i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale
    • i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute
    • i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo
    •  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti
    • le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
  • art. 23 comma 3: decreto che definisca i contenuti della progettazione nei 3 livelli progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo )
  • art. 24 comma 2: decreto da adottare 90 giorni che definisca i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
  • art. 24 comma 8: decreto da emanare entro 60 giorni che definisca le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione
  • art. 25 comma 2: decreto che disciplini i criteri per la tenuta dell’elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione
  • art. 31 comma 5: atto dell’Anac, da adottarsi entro 90 giorni, che definisca una disciplina di dettaglio sui compiti specifici del RUP e sugli ulteriori requisiti di professionalità in relazione alla complessità dei lavori. L’atto dovrà determinare anche l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto
  • art. 36 comma 7: linee guida Anac, da adottarsi entro 90 giorni, che stabiliscano le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure dei contratti sotto soglia, delle indagini di mercato e le modalità di la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici
  • art. 73 comma 4: decreto da adottarsi entro 6 mesi che definisca gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata
  • art. 78: atto dell’Anac, da adottarsi entro 120 giorni, che definisca i criteri e le modalità di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici
  • art. 81 comma 2: decreto che indichi i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati. Lo stesso decreto definirà le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento
  • art. 83 comma 2: linee guida Anac, da adottare entro un anno, che disciplinino il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso
  • art. 89 comma 11: decreto da adottare entro 90 giorni che definisca l’elenco delle opere in cui è possibile ricorrere all’avvilimento, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati
  • art. 95:
  • art. 102 comma 8: decreto che definisca le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
  • art. 111 comma 1 e 2: decreto da adottare entro 90 giorni che definisca le le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua le varie attività, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e le modalità di effettuazione dell’attività di controllo, secondo criteri di trasparenza e semplificazione
  • art. 146 comma 4: decreto da emanarsi entro sei mesi che stabilisca i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione
  • art. 159 comma 4: decreto da adottare entro 90 giorni che definisca le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
  • art. 196 comma 4: decreto da adottare entro 6 mesi che disciplini le modalità di iscrizione all’albo nazionale dei collaudatori e direttori dei lavori e di nomina, nonché i compensi da corrispondere.
  • art. 209 comma 16: decreto che stabilisca i limiti  per il compenso degli arbitri

 

In allegato proponiamo la tabella con la vista sinottica di tutti i decreti e linee guida Anac.