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Obbligatorio indicare gli Oneri di Sicurezza aziendali

Una società veniva esclusa da una gara (contratto di servizi) indetta dal Comune, per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica.

La società presentava ricorso al Tar Molise, adducendo che l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale non era richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta.

Oneri sicurezza aziendale, la sentenza del Tar del Molise

Il Tar del Molise con la sentenza n.513 del 9 dicembre del 2016 si esprime sul ricorso presentato dalla Società.

Viene innanzitutto evidenziata la tempistica del disciplinare di gara: la pubblicazione del bando risale al primo luglio 2016. La gara rientra dunque pacificamente nel campo di applicazione del dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del nuovo Codice, si prevede che:

nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Come sentenziato in un recente caso analogo, tale disposizione rappresenta un ineludibile obbligo legale da assolvere già in sede di predisposizione dell’offerta economica, per garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti. In questo modo si evita che l’offerta possa essere modificata successivamente nelle sue componenti di costo.

Inoltre nel disciplinare di gara viene specificato che si tratta di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) dlgs 50/2016.

Nel caso in esame la società omette di compilare un documento obbligatorio: il fac simile precompilato e non modificabile. Tale documento è relativo all’offerta economica che prevede espressamente un campo dedicato alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza.

Per il rispetto del principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, è prevista l’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito di inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro. In caso di mancata indicazione, dunque, la sanzione prevista è l’esclusione dalla gara.

Pertanto il Tar del Molise rigetta il ricorso e conferma l’esclusione della società dalla gara.